Art. 7

Modifiche del presente regolamento

In vigore dal 29 ago 1996
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti. 2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1996-05-16;422#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Modifiche del presente regolamento (Art. 7 Regolamento recante norme per l'individuazione dei documenti di competenza del Ministero del commercio con l'estero, sottratti al diritto di accesso ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.) — Testo vigente | Portale Normativo