Art. 7
Modifiche del presente regolamento
In vigore dal 29 ago 1996
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.
2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1996-05-16;422#art-7