Art. 6
Differimento
In vigore dal 29 ago 1996
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell', commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso ai seguenti documenti è così differito:
a) per i documenti preparatori relativi a negoziati internazionali bilaterali o multilaterali in materia commerciale, fino alla conclusione dei negoziati stessi;
b) per gli atti relativi sia al bilancio sia alle delibere dell'Istituto nazionale per il commercio estero, per i quali è prevista l'approvazione del Ministero del commercio con l'estero, fino al momento dell'avvenuta approvazione;
c) per gli atti preparatori concernenti i ricorsi agli strumenti di difesa commerciale ai sensi delle norme comunitarie, fino alla conclusione della procedura comunitaria;
d) per i documenti relativi alla preselezione dei progetti nell'ambito dei programmi comunitari di cofinanziamento Phare e Tacis, fino alla conclusione del procedimento in sede comunitaria;
e) per gli atti concernenti l'attività dei comitati consultivi, fino all'emanazione del provvedimento finale;
f) nelle procedure concorsuali e di selezione del personale l'accesso agli elaborati ed alle schede di valutazione è consentito in relazione al concludersi delle varie fasi della procedura ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. Fino a quando le relative procedure non siano concluse l'accesso è limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione pertanto degli atti relativi ad altri concorrenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1996-05-16;422#art-6