Art. 3

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria

In vigore dal 29 ago 1996
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell', comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la politica monetaria e valutaria, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) documenti connessi alla formazione ed alla eventuale adozione degli interventi temporanei in caso di tensioni valutarie, previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, la cui competenza è ripartita tra il Ministero del commercio con l'estero e il Ministero del tesoro; b) documenti che, ancorchè utilizzati nel corso di provvedimenti di competenza del Ministero, abbiano formato oggetto di classificazione da parte di altre amministrazioni. In tali casi il Ministero del commercio con l'estero trasmetterà immediatamente la domanda all'amministrazione che ha classificato il documento, dandone comunicazione all'interessato.
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