Art. 4

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese

In vigore dal 29 ago 1996
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell', comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese garantendo peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti, salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza: a) rapporti informativi sul personale dipendente; b) notizie e documenti attinenti alle selezioni psico-attitudinali; c) accertamenti medico-legali, dichiarazioni di inidoneità al servizio e relativa documentazione; d) documenti ed atti relativi alla salute delle persone; e) documentazione attinente a procedimenti penali o disciplinari o concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; f) rapporti alla procura generale o alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente indicati i soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili, penali; atti di promovimento di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziarie; g) atti concernenti l'istituzione e la nomina dei membri nonché l'attività di commissioni di inchiesta; h) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati, all'attività professionale, commerciale e industriale, nonché alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, gruppi e imprese comunque utilizzata ai fini dell'attività amministrativa; i) carteggi posseduti in materia di assicurazione all'esportazione e finanziamento di crediti all'esportazione SACE e Mediocredito centrale, schede sulle promesse di garanzia, garanzie assicurative, verbali delle riunioni, nei limiti in cui il diniego di accesso è strettamente connesso alle esigenze indicate nella prima parte del presente articolo.
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