Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 29 ago 1996
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352; Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 25 luglio 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, inviata con nota del 16 maggio 1996; AD O T T A il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento individua, in conformità con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero del commercio con l'estero, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1996-05-16;422#art-1

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