Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali

In vigore dal 29 ago 1996
Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell', comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti: a) documenti attinenti alla formazione di linee di politica commerciale in sede bilaterale, comunitaria e multilaterale; b) la documentazione relativa alla preparazione delle riunioni del C.I.P.E.; c) atti procedimentali concernenti il rilascio o il diniego di autorizzazioni e relativa documentazione con riferimento alle operazioni di esportazione e transito di prodotti ad alta tecnologia di uso civile e militare, inclusi nell'annesso I alla decisione 94/942 della PESC della Comunità europea, di cui all' del regolamento 3381/94 U.E.; d) atti concernenti l'attività di comitati consultivi relativi alle operazioni di cui al punto precedente; e) atti e documenti concernenti il procedimento per il rilascio di autorizzazioni in materia di commercio con l'estero di materiale di armamento, ivi compresi i relativi oneri di intermediazione consentiti; f) verbali della conferenza di servizi a carattere permanente indetta dal Ministero del commercio con l'estero per il coordinamento della posizione italiana nel quadro dell'accordo sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno ("Consensus"); g) comunicazioni ed atti scambiati per via telematica tra OCSE, U.E. e Paesi membri, attinenti la gestione della politica internazionale in materia di assicurazione e finanziamento agevolato dei crediti all'esportazione; h) documenti che le organizzazioni internazionali cui l'Italia partecipa definiscono segreti, riservati o confidenziali; i) documenti che, ancorchè utilizzati nel corso di provvedimenti di competenza del Ministero, abbiano formato oggetto di classificazione da parte di altre amministrazioni. In tali casi il Ministero del commercio con l'estero trasmetterà immediatamente la domanda all'amministrazione che ha classificato il documento, dandone comunicazione all'interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1996-05-16;422#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo