Art. 7 · Modifiche del presente regolamento

Art. 7

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Modifiche del presente regolamento

In vigore dal 29 ago 1996
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione verifica la congruità delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti. 2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalità e forme del presente regolamento.
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urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:1996-05-16;422#art-7