Art. 6
Dati sulla situazione della raccolta e dell'eliminazione
In vigore dal 9 ago 1996
1. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, previa comunicazione ai Ministeri dell'ambiente e della sanità, redige ed inoltra alla Commissione dell'Unione europea ogni tre anni una relazione concernente i dati relativi alla raccolta ed eliminazione degli oli usati, nonché le esperienze fatte ed i risultati acquisiti in sede di applicazione della normativa vigente con le modalità e nei termini previsti dalla direttiva n. 91/692/CEE concernente la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente. La prima relazione contempla il periodo dal 1995 al 1997 compreso e deve essere trasmessa alla Commissione entro nove mesi dal periodo di tre anni da essa contemplato.
2. Al fine di consentire il regolare espletamento delle attività di comunicazione di cui al comma 1 e di controllo sull'applicazione della normativa sugli oli usati, il Consorzio obbligatorio degli oli usati trasmette annualmente, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministero dell'ambiente ed al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, i seguenti dati e notizie accompagnati da adeguata relazione illustrativa suddivisi per tipologia:
a) risultati di studi eseguiti in tema di organizzazione della raccolta e di metodologie di eliminazione degli oli usati;
b) quantità delle basi lubrificanti nuove rigenerate annualmente immesse al consumo nel territorio italiano;
c) quantità degli oli usati raccolti annualmente in ciascuna regione, loro origine ed utilizzo quale risultante dalla documentazione acquisita;
d) quantità degli oli usati avviati al trattamento tramite rigenerazione e tramite combustione, nonché di quelli inidonei ad ambedue i tipi di trattamento avviati ad altri tipi di distruzione innocua o immagazzinamento permanente distinti per tipologia;
e) quantità degli oli usati raccolti risultati contaminati e modalità della loro distruzione;
f) dati economici e statistici relativi;
g) ogni altro dato o notizia richiesto ai fini degli adempimenti di cui al comma 1;
h) i dati previsionali sulle quantità di oli usati da avviare alla rigenerazione, alla combustione ed allo smaltimento, tenendo conto delle priorità previste all', comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992.
3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, gli altri soggetti interessati alle attività di raccolta e di eliminazione degli oli usati devono provvedere agli adempimenti per essi rispettivamente previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8.
4. Le regioni, ed, ove a ciò delegate, le province sono tenute a trasmettere, all'atto della loro emissione, in copia al Ministero dell'industria commercio ed artigianato le autorizzazioni da esse rilasciate per la raccolta e la eliminazione degli oli usati.
5. La comunicazione del detentore, prevista dall', comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformità allegato F, deve comunque contenere:
a) estremi di identificazione del detentore, sua residenza o sede legale;
b) quantitativo di olio usato ceduto;
c) data della consegna;
d) estremi di identificazione della ditta raccoglitrice cessionaria;
e) origine dell'olio usato, suo utilizzo identificato in conformità agli standards previsti dall'allegato E e dichiarazione di non aver miscelato gli oli con altri reflui;
f) estremi del registro di carico e scarico di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 95/1992, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione.
6. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformità all'allegato F, deve comunque contenere:
a) estremi di identificazione dell'impresa dichiarante, sua sede legale, estremi dell'autorizzazione, del registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;
b) estremi di identificazione dei detentori originari dell'olio usato ricevuto.
7. Nel caso in cui il detentore di cui al comma 6, lettera b), sia impresa industriale che produce un quantitativo superiore ai trecento litri annui di oli usati, la comunicazione dell'impresa autorizzata alla raccolta deve altresì contenere:
a) estremi del registro di carico e scarico del detentore, nonché pagina e numero dell'operazione ivi annotata;
b) copia della relativa comunicazione del detentore prevista al comma 5;
c) in caso di utilizzo degli oli per lavorazioni per le quali sussiste la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, copia del relativo certificato di analisi.
8. La comunicazione dell'impresa autorizzata alla eliminazione, prevista dall'art. 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, redatta in conformità all'allegato G, deve comunque contenere:
a) estremi di identificazione dell'impresa che effettua l'eliminazione, sua residenza o sede legale, estremi dell'autorizzazione della quale è munita, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;
b) estremi di identificazione del raccoglitore che ha ceduto gli oli usati, sua residenza o sede legale, partita IVA, estremi dell'autorizzazione della quale è munito, del suo registro di carico e scarico, nonché pagina e numero dell'annotazione inerente l'operazione di cui alla dichiarazione;
c) copia dei certificati delle analisi eseguite su ogni partita prima dell'avvio alla loro eliminazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 maggio 1996
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
CLÒ
Il Ministro dell'ambiente
BARATTA
Il Ministro della sanità
GUZZANTI
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 164
Storico versioni
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