Art. 4
Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni alla eliminazione
In vigore dal 9 ago 1996
Requisiti tecnici per il rilascio di autorizzazioni
alla eliminazione
1. Ai fini dell', comma 3, e dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, e fatti salvi i casi di cui all', comma 4, del medesimo decreto legislativo, alla domanda di concessione di cui all'art. 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere allegata una dichiarazione resa ai sensi della legge 15 gennaio 1968, n. 15, corredata da idonea relazione tecnica, attestante il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati dei seguenti requisiti:
a) stoccaggio conforme all'allegato C;
b) linea di pretrattamento per la separazione dell'acqua, dei componenti leggeri e del gasolio;
c) linea di trattamento degli oli disidratati per la separazione dei residui asfaltici ed eventualmente dell'olio combustibile; non è ammesso il trattamento con acido forte dei nuovi impianti;
d) linea di finissaggio per l'ottenimento di olio base lubrificante rigenerato;
e) stoccaggio ed eventuale trattamento dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui;
f) stoccaggio ed eventuale trattamento dei rifiuti;
g) sistemi di captazione e convogliamento dei gas incondensabili o comunque contenenti vapori di idrocarburi provenienti dalle varie sezioni produttive o dagli sfiati di serbatoi o vasche contenenti prodotti o materie prime olfattivamente moleste ad un termodistruttore o ad un forno di processo che deve assicurare in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione, CO2/(CO+CO2), minima del 99% e rispettare i seguenti limiti di emissione alle condizioni previste nei decreti emanati ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 per le stesse tipologie di impianti:
- polveri totali......................... 100 mg/Nm3
- carbonio organico totale............... 50 mg/Nm3
- composti inorganici gassosi del cloro
espressi come HCI...................... 30 mg/Nm3
- composti inorganici gassosi del fluoro
espressi come HF....................... 5 mg/Nm3
- idrocarburi policiclici aromatici (IPA). 0.1 mg/Nm3
- PCB/PCT................................ 0.1 mg/Nm3
- PCDD+PCDF (come diossina equivalente
calcolata come nell'allegato 1 della
proposta di direttiva CEE 92/C 130/01,
pubblicata nella GUCE n. C.130 del 21
maggio 1992)........................... 0.1 ng/Nm3
Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988;
h) per gli impianti nuovi, i vapori degli idrocarburi e degli sfiati di cui alla lettera g) devono essere abbattuti con un termodistruttore;
i) il trattamento di neutralizzazione degli effluenti gassosi contenenti inquinanti acidi;
l) convogliamento delle acque di processo ad un impianto di termodistruzione autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 ovvero ad un trattamento, prima dello scarico all'esterno, costituito almeno dalle seguenti fasi:
- strippaggio con vapore;
- disoleazione;
- ossidazione biologica;
- chiarificazione;
- filtrazione su sabbia.
Inoltre in detti impianti possono essere sottoposti a trattamento di rigenerazione solo gli oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell' presentino parametri con valori nei limiti prescritti dalla tabella 3 dell'allegato A sono fatti salvi i casi previsti dall', comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.
3. Ai fini della combustione di oli usati, gli impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono possedere i seguenti requisiti tecnici in aggiunta a quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992:
a) essere muniti di apparati per il controllo in continuo delle percentuali di ossigeno, di monossido di carbonio e della temperatura dell'effluente gassoso;
b) essere dotati di sistemi di alimentazione automatica del combustibile, di un abbattimento significativo delle polveri e di regolamentazione automatica del rapporto aria-combustibile anche nelle fasi di avviamento;
c) avere capacità significativa di fissazione e/o abbattimento degli inquinanti acidi forti (acidi alogenidrici, SO2);
d) rispettare i seguenti valori limite di emissione nell'effluente gassoso, calcolati come indicato nell'allegato A del decreto legislativo n. 95/1992 e per quanto attiene il valore di emissione della diossina equivalente, con riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CE 92/C 130/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C.130 del 21 maggio 1992:
- idrocarburi policiclici aromatici....... 0,1 mg/Nm3
- PCDD + PCDF (come diossina equivalente).. 0,1 ng/Nm3
- PCB/PCT................................. 0,1 mg/Nm3
e) per quanto attiene alle caldaie, garantire in tutte le condizioni di esercizio:
- temperatura della camera di combustione, non inferiori a 950 C, valore ridotto a 850 C per impianti a letto fluido;
- efficienza di combustione, CO2/(CO+CO2), non inferiore al 99%;
- tempo di permanenza dei fumi in camera di combustione non inferiore a 2 secondi;
- tenore di ossigeno nei fumi non inferiore al 4% in volume.
4. I riferiti impianti potranno avviare alla combustione solo oli usati che, in base alle analisi eseguite a norma dell', presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 4, nonché miscele oleose che, in base alle dette analisi, presentino parametri nei limiti previsti dall'allegato A, tabella 5.
5. L'impresa che intende utilizzare oli o miscele oleose per la combustione in impianto autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, è tenuta ad attestare nella dichiarazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 95/1992 il possesso dei requisiti ivi previsti, di quelli di cui al comma 3 del presente articolo, e la conformità dell'olio usato o della miscela oleosa da avviare alla combustione alle specifiche previste al comma 4.
6. Gli oli usati e le miscele oleose che, ancorchè non contaminati, siano inidonei ad essere utilizzati nei processi di trattamento, sono eliminati in idonei impianti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, alla eliminazione degli oli usati è tenuta ad effettuare controlli ed ispezioni periodici, almeno annuali, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 95/1992. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, delle agenzie regionali e delle province autonome di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
8. L'autorizzazione rilasciata alle imprese di rigenerazione e di combustione degli oli usati ai sensi del presente articolo, è considerata valida ai fini dell'importazione degli oli usati secondo quanto previsto dall', paragrafo 5, trattino 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993.
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