Art. 1
Percentuale massima di acqua
In vigore dal 9 ago 1996
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Visto l', comma 2, lettere a), b) e d), e commi 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 1964 del 4 aprile 1996;
Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento affari giuridici e legislativi - n. 1/1.4/31890/4.13.86 del 29 aprile 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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Percentuale massima di acqua
1. La percentuale massima di acqua oltre la quale i composti vanno classificati miscela oleosa ai fini del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e del presente regolamento, è determinata nella misura del quindici per cento in peso.
2. Per calcolare la percentuale di acqua contenuta negli oli usati il prelievo dei campioni e le analisi sono eseguiti in conformità alle specifiche di cui all', comma 1, ed alle tabelle 1 e 2 dell'allegato A al presente regolamento.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-16;392#art-1