Art. 2
Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore
In vigore dal 9 ago 1996
Requisiti degli impianti di stoccaggio
presso il detentore
1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all' del decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.
2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.
4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-16;392#art-2