Art. 2

Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore

In vigore dal 9 ago 1996
Requisiti degli impianti di stoccaggio presso il detentore 1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all' del decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti. 2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di: a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto. 3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento. 4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.
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