Art. 3
Requisiti per il rilascio di autorizzazioni alla raccolta
In vigore dal 9 ago 1996
1. Le autorizzazioni alla raccolta di oli usati sono rilasciate su domanda degli interessati, inoltrata ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo n. 95/1992, ad imprese che:
a) detengano, abbiano diritto di utilizzare a qualsiasi titolo e gestiscano almeno un automezzo rientrante fra i tipi e con i requisiti definiti nell'allegato B ovvero un deposito per lo stoccaggio degli oli usati che presenti i requisiti previsti nell'allegato C;
b) diano prova di conoscere le problematiche della raccolta degli oli usati, anche in relazione alla corretta eliminazione delle varie tipologie di lubrificanti, tramite presentazione di un progetto che, con riferimento ai dati inerenti l'immissione al consumo e la raccolta sul territorio per il quale l'autorizzazione è richiesta, individui i limiti entro i quali la raccolta stessa può essere incrementata e descriva le modalità di raccolta ritenute idonee al fine di conseguire l'incremento ipotizzato;
c) abbiano titolari o rappresentanti legali, nonché gli eventuali loro procuratori generali o speciali, in possesso di certificati generali penali in cui non siano registrate condanne per reati consistenti in atti od omissioni che abbiano comportato inquinamento dell'ambiente;
d) offrano di dare, ancorchè con efficacia condizionata al conseguimento dell'autorizzazione, e di mantenere per tutta la durata dell'autorizzazione stessa, idonea garanzia (quale fidejussione bancaria, polizza assicurativa, fidejussione personale dei soci e di altre società del medesimo gruppo) a copertura dei rischi e per i limiti massimi di garanzia indicati ai commi 2 e 3.
2. La garanzia di cui al comma 1, lettera d), deve essere offerta per i seguenti rischi:
a) con riferimento ai complessi d'impianti o macchine di cui al comma 1, lettera a), rischi di responsabilità civile in generale e di spandimento ed incendio in particolare fino alla concorrenza di L. 4.000.000 per metro cubo di capacità degli automezzi e di L. 300.000 per metro cubo di capacità geometrica dei depositi per i quali l'autorizzazione è richiesta;
b) rischio derivante dall'obbligo, sancito dall'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95/1992 di rimborsare i costi dell'eliminazione delle miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e di quelli contaminati, come definiti all', comma 4, del medesimo decreto legislativo, fino alla concorrenza di L. 200.000.000.
3. I limiti di garanzia di cui al comma 2 s'intendono riferiti a ciascun evento dannoso, senza alcuna ulteriore limitazione; i loro importi sono determinati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e sono soggetti ad aggiornamento in proporzione alle variazioni dell'indice mensile del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, assumendo a base l'indice del mese di entrata in vigore del presente regolamento. L'aggiornamento è calcolato all'atto dell'emissione della garanzia con riferimento all'ultimo indice pubblicato dall'ISTAT prima della detta data di emissione e, successivamente, di anno in anno, in base a specifica previsione contenuta nella polizza stessa.
4. Le imprese di cui al comma 1 devono altresì assumere gli impegni previsti ai commi 5 e 6.
5. Per le partite di olio usato raccolte o cedute da impresa raccoglitrice per le quali non sussistano gli obblighi di dichiarazione di cui all', comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992 ovvero risulti dalle dichiarazioni anzidette un pregresso utilizzo in lavorazioni industriali rispetto alle quali sia prevista la presunzione di tossicità ai sensi della deliberazione dell'apposito Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 per la prima applicazione dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, l'impresa interessata deve assumere i seguenti impegni:
a) procedere, per ciascuna partita, in contraddittorio con il cedente, a prelevare e conservare i campioni con le modalità previste all'allegato A, tabella 1, salvi i casi di impossibilità tecnica o eccessivo onere economico;
b) successivamente stivare in modo separato dagli altri oli usati le anzidette partite con facoltà di miscelarle fra loro ferma la responsabilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 95/1992; in nessun caso è ammessa tale miscelazione fra gli oli usati per i quali sussista presunzione di tossicità;
c) prima del trasferimento ad altri soggetti legittimati a riceverle, sottoporre uno dei campioni di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esercizio della facoltà di miscelare, di cui alla lettera b), un campione della miscela prelevato con le medesime modalità, alle analisi previste all'allegato A, per verificare che sussistano le caratteristiche che rendono l'olio contaminato ovvero le condizioni per il trattamento.
6. L'impresa interessata deve altresì assumere i seguenti impegni:
a) prelevare, in contraddittorio con il cessionario ed in conformità a quanto previsto all'allegato A, tabella 1, e conservare campioni di tutti i carichi di olio usato prima della loro consegna al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla loro eliminazione;
b) in caso di cessione degli oli usati alle imprese autorizzate alla eliminazione provvedere, preventivamente alla consegna, a sottoporre uno dei campioni prelevati ai sensi della lettera a) alle analisi di cui all'allegato A, tabelle 2 e 3 o, nel caso in cui l'olio usato sia destinato alla eliminazione per combustione, a quelle previste all'allegato A, tabella 2 e tabella 4 o 5, secondo che si tratti di oli usati o di miscele oleose, trasmettendo immediatamente copia del certificato di analisi al Consorzio obbligatorio degli oli usati unitamente alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 95/1992;
c) tenendo conto delle priorità previste all', comma 3, del decreto legislativo n. 95/1992, perfezionare la cessione alle imprese autorizzate alla eliminazione nel rispetto dei valori limite previsti per ciascuna analisi nelle tabelle dell'allegato A e, pertanto: nel caso in cui l'olio usato risulti idoneo per il trattamento solo tramite rigenerazione o solo tramite combustione, non cederlo per il trattamento per il quale risulta inidoneo; nel caso risulti inidoneo ad ambedue i tipi di trattamento, ma non contaminato ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo n. 95/1992, provvedere al suo stoccaggio separato e cederlo per la distruzione innocua o immagazzinamento o deposito permanente autorizzato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; nel caso risulti contaminato, provvedere al suo stoccaggio separato ed avviarlo allo smaltimento in conformità di quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982.
7. Ove si verifichino le condizioni di cui all'art. 11, comma 10, lettera c), del decreto legislativo n. 95/1992, il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta al Consorzio obbligatorio degli oli usati ai sensi dell', comma 4, del medesimo decreto legislativo e ad imprese che hanno in deposito oli usati ceduti al Consorzio obbligatorio degli oli usati o che operano per suo conto ai sensi dell'art. 11, comma 11, del medesimo decreto legislativo è subordinato al possesso dei requisiti di cui al presente articolo in quanto applicabili ed è subordinato all'assunzione, all'atto della domanda, dell'impegno di procedere al campionamento e alle analisi di cui all'allegato A, secondo la tipologia ed il tipo di trattamento, per tutti gli oli usati ricevuti dalle imprese di raccolta.
8. Sono peraltro autorizzati ad eseguire il trasporto di oli usati gli automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti speciali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, che rispondano ai requisiti previsti all'allegato B.
9. Lo stoccaggio provvisorio di oli usati, di emulsioni oleose e di filtri olio usati deve essere effettuato in conformità all'allegato C.
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