Art. 5
Metodi di analisi
In vigore dal 9 ago 1996
1. I metodi e gli strumenti da utilizzare per eseguire le analisi previste all'allegato A, nonché i relativi coefficienti di riproducibilità sono quelli descritti nell'allegato D.
2. I certificati di analisi, rilasciati e sottoscritti da soggetto abilitato alla professione ai sensi della vigente normativa su modelli conformi agli allegati E1 ed E2, debbono comunque attestare in modo specifico, a pena d'inefficacia, che l'analista ha utilizzato il metodo, impiegato gli strumenti e riscontrato il coefficiente di riproducibilità previsti dall'allegato D rispetto all'analisi eseguita.
3. All'aggiornamento periodico dei metodi di analisi per l'adeguamento al progresso tecnico può procedersi con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità. Tutte le altre modifiche al presente regolamento sono adottate con la procedura prevista dall', comma 2, del decreto legislativo n. 95/1992.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-16;392#art-5