Art. 6

Finanziamento del Banco nazionale di prova per i rimborsi ed attività ispettive

In vigore dal 31 lug 1996
Finanziamento del Banco nazionale di prova per i rimborsi ed attività ispettive 1. Le spese sostenute dal Banco nazionale di prova per i prelievi ispettivi e per l'esecuzione delle prove e dei controlli vanno considerate come quota aggiuntiva delle spese generali proprie del controllo munizioni commerciali e pertanto sono da comprendere nelle tariffe di prova, stabilite ai sensi dell'art. 11 della legge n. 509/1993. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15 maggio 1996 Il Ministro: CLÒ Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996 Registro n. 1 Industria, foglio n. 163
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-15;373#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo