Art. 6
Finanziamento del Banco nazionale di prova per i rimborsi ed attività ispettive
In vigore dal 31 lug 1996
Finanziamento del Banco nazionale di prova
per i rimborsi ed attività ispettive
1. Le spese sostenute dal Banco nazionale di prova per i prelievi ispettivi e per l'esecuzione delle prove e dei controlli vanno considerate come quota aggiuntiva delle spese generali proprie del controllo munizioni commerciali e pertanto sono da comprendere nelle tariffe di prova, stabilite ai sensi dell'art. 11 della legge n. 509/1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 maggio 1996
Il Ministro: CLÒ Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 163
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-15;373#art-6