Art. 2

Soggetti autorizzati

In vigore dal 31 lug 1996
1. I prelievi ispettivi sono eseguiti dal personale del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia o di sue sezioni costituite in altra località, espressamente autorizzato dal direttore del Banco stesso.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-15;373#art-2

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