Art. 3
Modalità dei prelievi
In vigore dal 31 lug 1996
1. I prelievi di munizioni, sia nazionali che importate, vengono effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositari o i venditori, di seguito denominati operatori, in modo saltuario ed a campione, soltanto ai fini di prove e controlli da effettuarsi presso il Banco nazionale di prova, mentre controlli visuali non distruttivi possono essere eseguiti presso lo stesso operatore.
2. La quantità delle cartucce da prelevare è in funzione delle prove e dei controlli che il Banco nazionale di prova intende effettuare. Di norma il campione di cartucce, da prelevare, non può superare le cinquanta unità per ogni modello e lotto. Qualora il campione da prelevare sia superiore a cinquanta unità, il direttore del Banco nazionale di prova, determina il numero di unità da prelevare di ogni modello e lotto, con provvedimento motivato da comunicare, anche a mezzo degli incaricati del prelievo, al soggetto presso il quale il prelievo stesso deve essere effettuato.
3. Per ogni prelievo e controllo non distruttivo eseguito presso l'operatore viene redatto apposito verbale, firmato dal personale del Banco e dall'operatore, secondo lo schema riportato nell'allegato 1.
4. Metà delle cartucce prelevate viene conservata, per le eventuali ulteriori prove che si rendessero necessarie, presso il Banco nazionale di prova o presso l'operatore, in un apposito involucro, adeguatamente sigillato e firmato dall'incaricato del Banco e dell'operatore, fino alla conclusione delle prove e dei controlli sull'altra metà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-15;373#art-3