Art. 1

Scopo dei prelievi

In vigore dal 31 lug 1996
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509; Visto l', comma 7, della citata legge n. 509/1993, ai sensi del quale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità dei prelievi ispettivi e dei rimborsi delle munizioni prelevate; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 509/1993, espresso nella riunione del 9 giugno 1995; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento concernente le modalità per i prelievi ispettivi di munizioni effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti vendita nonché per i rimborsi delle munizioni prelevate (, comma 7, della legge 6 dicembre 1993, n. 509): . Scopo dei prelievi 1. I prelievi ispettivi delle munizioni commerciali per uso civile sono effettuati per accertare, mediante prove e controlli di carattere tecnico, la conformità delle prestazioni e caratteristiche delle munizioni commerciali per uso civile alle prescrizioni della legge 6 dicembre 1993, n. 509, ed alle decisioni XV-7, XVI-4, XVI-5 adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), pubblicate nel supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1993. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Scopo dei prelievi (Art. 1 Regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 7, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, recante modalita' per i prelievi ispettivi di munizioni effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti di vendita, nonche' per i rimborsi delle munizioni prelevate.) — Testo vigente | Portale Normativo