Art. 1
Scopo dei prelievi
In vigore dal 31 lug 1996
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 6 dicembre 1993, n. 509;
Visto l', comma 7, della citata legge n. 509/1993, ai sensi del quale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono disciplinate le modalità dei prelievi ispettivi e dei rimborsi delle munizioni prelevate;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 186;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere della commissione di cui all'art. 8 della legge n. 509/1993, espresso nella riunione del 9 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988;
A D O T T A
il seguente regolamento
concernente le modalità per i prelievi ispettivi di munizioni effettuati presso i fabbricanti, i caricatori, i depositi o punti vendita nonché per i rimborsi delle munizioni prelevate (, comma 7, della legge 6 dicembre 1993, n. 509):
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Scopo dei prelievi
1. I prelievi ispettivi delle munizioni commerciali per uso civile sono effettuati per accertare, mediante prove e controlli di carattere tecnico, la conformità delle prestazioni e caratteristiche delle munizioni commerciali per uso civile alle prescrizioni della legge 6 dicembre 1993, n. 509, ed alle decisioni XV-7, XVI-4, XVI-5 adottate dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), pubblicate nel supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1993.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1996-05-15;373#art-1