Art. 4

Modalità delle prove e dei controlli

In vigore dal 31 lug 1996
1. La metà del campione prelevato viene sottoposto presso il Banco nazionale di prova al controllo dimensionale ed alle prove di pressione su almeno dieci colpi e di sicurezza di funzionamento, secondo le prescrizioni e le metodologie definite nelle Decisioni dalla Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) XV-7, XVI-4, XVI-5 o di quelle che saranno successivamente adottate in materia. All'esecuzione delle prove e controlli può assistere l'operatore, informato in tempo utile dal Banco nazionale di prova. 2. Delle prove e controlli eseguiti su ogni campione il Banco nazionale di prova redige apposito verbale, che trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
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