Art. 5

Esito dei controlli e modalità di rimborso

In vigore dal 31 lug 1996
1. Qualora le prove ed i controlli si concludano con un giudizio di conformità, il Banco nazionale di prova comunica gli esiti dei controlli all'operatore, invitandolo a trasmettere al Banco nazionale di prova, per il pagamento, la fattura delle munizioni utilizzate. La parte non utilizzata del campione, già conservata per le ulteriori prove, viene resa disponibile. 2. Nel caso che dalle prove e controlli venga accertata la difformità delle munizioni dai requisiti prescritti dalla legge n. 509/1993 e dalle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP), si procede, a richiesta dell'operatore, alle ulteriori prove e controlli sulla parte del campione conservata. 3. Ove non richiesti oppure se anche da questi ulteriori controlli e prove venga accertata la difformità, il direttore del Banco nazionale di prova provvede secondo le procedure contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 9 della legge n. 509/1993, restando in ogni modo a carico dell'operatore il costo delle cartucce prelevate.
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