Titolo II

Art. 5

Entità del servizio di vigilanza

In vigore dal 31 mag 1996
1. La commissione provinciale di vigilanza, sui locali di pubblico spettacolo, secondo quanto disposto dall' del presente regolamento, delibera l'entità del servizio in base alle valutazioni sulle caratteristiche dei singoli locali, peculiarità delle manifestazioni da svolgersi, il livello di rischio ipotizzabile, i sistemi di protezione attiva e passiva. 2. In ogni caso l'entità minima dei servizi non potrà essere inferiore a quella riportata nella tabella allegata al presente regolamento. È facoltà della commissione provinciale di vigilanza sentire l'interessato che ne faccia richiesta.
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