Titolo II
Art. 4
Generalità
In vigore dal 31 mag 1996
1. I servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e trattenimento, a termini dell', comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono resi a pagamento dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in esecuzione delle apposite deliberazioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. L'entità dei servizi viene stabilita dalla commissione provinciale su proposta, avanzata in tale sede, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e le relative prescrizioni sono notificate agli interessati tramite i sindaci dei comuni in cui si svolge l'attività.
3. Il servizio di vigilanza deve essere obbligatoriamente richiesto da parte dei titolari delle seguenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento:
a) teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti; teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
b) teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
c) sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
d) impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
e) impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
f) edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
g) locali ove si svolgono trattenimeti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
h) luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.
4. Per le finalità di cui all', il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, su segnalazione dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel comma precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti per le suddette finalità lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa commissione provinciale.
5. In ogni caso, nei locali ove non sia scritto il servizio obbligatorio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il gestore dovrà provvedere a garantire, durante lo spettacolo, la presenza di idoneo personale per i primi e più urgenti interventi in caso di incendio. L'idoneità del suddetto personale sarà accertata a cura del comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
Storico versioni
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