Titolo II
Art. 7
Modalità di svolgimento del servizio
In vigore dal 31 mag 1996
1. Prima dell'inizio dello spettacolo i vigili del fuoco di servizio ispezionano il locale e controllano l'efficenza degli impianti e mezzi di protezione antincendio, nonché la funzionalità delle vie di esodo. Laddove venissero riscontrate inosservanze alle prescrizioni regolamentari e a quelle di esercizio imposte dalla commissione provinciale di vigilanza, che non fosse possibile eliminare prima dell'inizio dello spettacolo, il responsabile del servizio di vigilanza le porta a conoscenza dell'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 82 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Analoga informazione è fornita al comando provinciale dei vigili del fuoco.
2. Durante lo svolgimento dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio faranno osservare le prescrizioni di esercizio finalizzate alla sicurezza antincendi.
3. Al termine dello spettacolo, i vigili del fuoco incaricati del servizio sostano nel luogo dell'attività per il tempo necessario allo sfollamento del pubblico, ispezionando quindi il locale e le aree di pertinenza al fine di accertare che non siano intervenute alterazioni delle condizioni di sicurezza preesistenti.
Prima di lasciare il locale, il responsabile del servizio redige un rapporto relativo ai controlli effettuati, notificandolo al gestore; tale rapporto è acquisito agli atti del comando provinciale dei vigili del fuoco per gli eventuali, successivi adempimenti.
Storico versioni
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