Titolo I
Art. 3
Campo di applicazione
In vigore dal 31 mag 1996
1. Ferme restando le disposizioni che disciplinano la vigilanza in ambito portuale ed aeroportuale, i servizi di vigilanza antincendi che, a termini dell' della legge 26 luglio 1965, n. 966, debbono essere obbligatoriamente richiesti da enti e privati, sono resi nei locali in cui si svolgono attività di pubblico spettacolo e trattenimento così come individuati al successivo e tipologicamente definiti e classificati agli articoli 16 e 17 della circolare del Ministero dell'interno 15 febbraio 1951, n. 16.
2. A termini dell', lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, i servizi, da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere resi a richiesta di enti e di privati, compatibilmente con la disponibilità di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche presso stabilimenti, laboratori, depositi, magazzini e simili.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1996-02-22;261#art-3