Titolo I
Art. 1
O b i e t t i v i
In vigore dal 31 mag 1996
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Viste le leggi 13 maggio 1961, n. 469, 26 luglio 1965, n. 966 e 18 luglio 1980, n. 406, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, che attribuiscono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze in materia di prevenzione e vigilanza antincendio;
Visto l', comma 3, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 1995, n. 437, che fa carico al Ministro dell'interno di emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio, da realizzarsi all'interno dell'attività di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota n. 19/AG85 del 7 gennaio 1994;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 46445/4118/27 in data 30 agosto 1994;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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O b i e t t i v i
1. La vigilanza antincendio, compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, costituisce un servizio di interesse pubblico che, in armonia con gli indirizzi già delineati in tema di prevenzione incendi dal decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1982, n. 577, si inserisce nel conseguimento degli obiettivi di sicurezza ed incolumità delle persone, nonché della salvaguardia dei beni e della tutela dell'ambiente secondo criteri applicativi omogenei nel territorio nazionale e nel rispetto delle iniziative che agli stessi fini saranno adottate dalla Comunità economica europea e da altri organismi internazionali.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello steso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:1996-02-22;261#art-1