Titolo II

Art. 8

Adempimenti di enti e privati

In vigore dal 31 mag 1996
1. I gestori di locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali la commissione provinciale di vigilanza abbia prescritto il servizio di vigilanza antincendi da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a termini dell', comma 1, lettera b), della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono tenuti a richiedere detto servizio, presentando domanda nonché attestato del pagamento effettuato presso la tesoreria provinciale dello Stato, al comando provinciale vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità previste dalla legge 26 luglio 1965, n. 966, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello spettacolo o del trattenimento; in mancanza di tale adempimento il servizio non può essere svolto e la circostanza è segnalata dal comando provinciale dei vigili del fuoco alle autorità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui all'ultimo comma dell' della legge 26 luglio 1965, n. 966. 2. Il gestore del locale di pubblico spettacolo e trattenimento deve osservare le norme previste in materia di sicurezza antincendio, nonché le eventuali prescrizioni impartite dalla commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Egli è tenuto, in particolare, a mettere a disposizione del personale di vigilanza, oltre al verbale contenente le prescrizioni della commissione provinciale, la planimetria generale dell'attività in cui sia riportato l'ubicazione di: a) mezzi antincendio fissi e mobili; b) sistemi di vie di esodo, come corridoi, scale, uscite all'esterno; c) luci di sicurezza; d) quadro elettrico generale; e) locali di pertinenza, con indicazione della relativa destinazione d'uso; 3. Il gestore comunica il nominativo della persona incaricata, dalla direzione del locale, della manutenzione e gestione degli impianti provvedendo affinché non vengano alterate le condizioni di sicurezza ed, in particolare, siano mantenuti: a) sgombere ed agibili le vie di esodo; b) efficienti i mezzi e gli impianti antincendi, eseguendone la manutenzione necessaria; c) efficienti l'impianto elettrico principale e quello di sicurezza con le modalità e la periodicità stabilita dalle specifiche normative; d) efficienti i dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento. 4. Il gestore cura che tutto il personale in servizio nel locale sia informato sui rischi ragionevolmente prevedibili, al fine di portare ausilio nei casi di emergenza disponendo, altresì, la collocazione, in modo ben visibile, su ciascun piano di planimetrie schematiche di orientamento che indichino le vie di esodo.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:1996-02-22;261#art-8

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