Art. 6

Regolamento del prestito obbligazionario

In vigore dal 7 apr 1996
1. Nella data prevista per il regolamento del prestito gli intermediari dovranno versare al tesoriere dell'ente l'importo a ciascuno assegnato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro:decreto:1996-01-29;152#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo