Art. 5

Collocamento del prestito obbligazionario

In vigore dal 7 apr 1996
1. Effettuati gli adempimenti di cui agli articoli precedenti, l'ente procede al collocamento del prestito per il tramite dei soggetti incaricati, scelti con le modalità ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti. 2. L'assegnazione deve essere effettuata alla presenza di un funzionario, in qualità di ufficiale rogante, incaricato dall'ente emittente, il quale redige apposito verbale. 3. L'ente non procederà all'assegnazione dei titoli nell'ipotesi in cui l'importo richiesto sia inferiore a quello deliberato. 4. Qualora l'importo richiesto sia superiore a quello deliberato, si provvederà all'assegnazione del prestito agli intermediari secondo i criteri di riparto previsti dall' della legge n. 149/1992 e dalle relative norme di attuazione.
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