Art. 4

Certificazione dei bilanci degli enti emittenti

In vigore dal 7 apr 1996
1. Per i soggetti indicati nell', comma 2, del decreto legislativo n. 77/1995 e per i consorzi a cui si applicano le norme degli enti locali che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto legislativo n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economicofinanziaria con le modalità di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo. 2. Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica ed imprenditoriale che intendono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari, l'ultimo bilancio approvato deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 3. Nell'ipotesi di emissione di prestiti obbligazionari convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali, l'ultimo bilancio approvato della società emittente le azioni da offrire in conversione o di compendio deve essere certificato da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.
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