Art. 1
Contenuto della delibera di emissione
In vigore dal 7 apr 1996
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente l'emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali, che in particolare al comma 10 ha disposto che con apposito regolamento il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario;
Visto l'art. 37 della citata legge concernente l'indebitamento degli enti locali dissestati;
Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni relative all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la "Monte Titoli S.p.a.";
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, riguardante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante il riordino della finanza degli enti territoriali;
Visti gli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 149, concernente la disciplina delle offerte pubbliche di vendita;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, testo unico in materia bancaria e creditizia;
Visto l'art. 104 della legge 3 novembre 1992, n. 454, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato sull'Unione europea stipulato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in base al quale e vietato l'acquisto diretto presso gli enti locali di titoli di debito da parte della BCE e delle banche centrali nazionali;
Visto l'art. 14-bis della legge 12 luglio 1991, n. 202, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica;
Vista la legge 27 ottobre 1995, n. 437, che in particolare all', comma 9, stabilisce che "ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se previsto nello statuto, si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.";
Visto l', comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente la modifica del regime della ritenuta alla fonte degli interessi sui titoli obbligazionari;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1995;
Considerato che l'istituzione dell'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 100 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, era già prevista dall'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
Ritenuto pertanto che non occorre disciplinare una situazione transitoria secondo le osservazioni del Consiglio di Stato e che comunque la formulazione dell', comma 1, del presente regolamento pone la citata certificazione dell'organo di revisione economico-finanziaria come condizione essenziale per l'emissione del prestito obbligazionario;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 647102 del 29 gennaio 1996);
Visto l' della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
E M A N A
il seguente regolamento:
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Contenuto della delibera di emissione
1. Gli enti locali di cui agli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari subordinatamente alla preventiva approvazione:
a) del piano economico-finanziario di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ove il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici a rilevanza imprenditoriale;
b) del progetto o del piano esecutivo dell'investimento previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
2. La delibera di emissione deve essere corredata del piano di ammortamento finanziario del prestito stesso; ai fini della fungibilità dei titoli rappresentativi del prestito, il rimborso avrà luogo mediante decurtazione delle quote nominali di capitale in concomitanza con il pagamento delle cedole. La delibera di emissione deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'emissione e, in particolare, di quelli previsti dal comma 1 del presente regolamento nonché di quelli previsti dall'art. 35, commi 2 e 3, della legge n. 724/1994. Qualora l'emissione del prestito sia deliberata da enti locali in situazioni di dissesto o in situazione strutturalmente deficitaria, la delibera deve espressamente indicare anche la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 37 della legge n. 724/1994. La rata di ammortamento del prestito deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi.
3. Nella delibera di emissione devono inoltre essere indicati l'investimento da realizzare, l'ammontare nominale del prestito, il prezzo di emissione alla pari, la data entro cui l'ente intenda procedere all'emissione, la data di godimento, la durata, la data e le modalità di rimborso, le caratteristiche delle cedole e la natura del tasso, fisso o variabile, degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori del prestito. Nel caso in cui il prestito sia emesso a tasso variabile, le cedole successive alla prima saranno determinate utilizzando come parametro di riferimento il rendimento all'emissione dei BOT trimestrali, semestrali o annuali o, in alternativa, il "Rome Interbank Offered Rate" (RIBOR) a tre, sei e dodici mesi, rispettivamente nel caso di periodicità trimestrale, semestrale o annuale delle cedole. Le modalità di determinazione delle cedole indicizzate, ivi compresa l'applicazione della maggiorazione sui menzionati parametri, che non potrà risultare superiore ad un punto percentuale annuo, devono essere indicate nella delibera di emissione del prestito.
4. L'importo del prestito, al netto delle spese di collocamento, non può essere superiore all'ammontare della spesa risultante dal progetto esecutivo nel caso in cui il prestito sia finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche, ovvero al valore riconosciuto dall'ufficio tecnico dell'ente emittente per le altre tipologie di investimento. Nel caso in cui l'investimento sia finanziato anche con risorse diverse da quelle derivanti dal prestito, la delibera di emissione deve indicare dettagliatamente tali risorse.
5. La delibera di emissione deve altresì indicare l'ufficio incaricato delle operazioni di assegnazione, l'intermediario o gli intermediari incaricati del servizio di collocamento del prestito, il termine entro il quale l'intermediario o gli intermediari devono presentare le richieste di assegnazione, l'ammontare della commissione di collocamento determinato entro il limite stabilito dal successivo .
6. Nell'ipotesi in cui gli enti emittenti siano unioni di comuni, comunità montane o consorzi tra enti locali, la delibera di emissione deve contenere altresì l'indicazione delle singole autorizzazioni all'emissione rilasciate dagli enti locali che ne fanno parte.
7. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere disposto solo nei limiti dei proventi effettivamente realizzati e rivenienti dall'alienazione dei cespiti patrimoniali disponibili.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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