Art. 3
Procedura per la raccolta del risparmio
In vigore dal 7 apr 1996
1. L'offerta al pubblico dei valori mobiliari ai sensi del presente regolamento, salvo quanto indicato nell', è sottoposta alla disciplina di cui agli articoli 18 e seguenti della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni e, nel caso previsto dall'art. 35, comma 5, della legge n. 724/1994 anche alla disciplina contenuta nel capo I della legge 18 febbraio 1992, n. 149.
Il prospetto informativo dovrà tra l'altro contenere la precisa indicazione che il prestito non è assistito da alcuna garanzia a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge n. 724/1994.
Storico versioni
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