Art. 11
Contributo al bilancio statale
In vigore dal 7 apr 1996
1. Il contributo una tantum dello 0,1 per cento calcolato sull'ammontare del prestito obbligazionario sottoscritto è versato dall'ente emittente all'entrata statale con imputazione al capo X, capitolo 3350, entro i trenta giorni successivi al versamento presso il tesoriere dell'ente emittente dell'importo del prestito sottoscritto.
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