Art. 12
Quotazione sul mercato secondario
In vigore dal 7 apr 1996
1. L'ente emittente può, con apposita delibera, richiedere la quotazione ufficiale dei propri titoli sul mercato secondario, con l'osservanza delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell', commi 11 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come sostituiti dall' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 gennaio 1996
Il Ministro: DINI Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, in virtù di quanto stabilito dall', comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Storico versioni
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