Art. 9
Documentazione di spesa
In vigore dal 9 mag 2000
1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti risultante dalla dichiarazione di cui all', comma 10, l'impresa o la società di leasing trasmette alla banca concessionaria, la prima eventualmente tramite l'istituto collaboratore, la documentazione finale di spesa per i necessari riscontri e le verifiche sulle spese effettivamente sostenute a fronte del programma agevolato.
2. Salvi gravi e giustificati motivi, qualora decorso il termine di cui al comma 1, l'impresa o la società di leasing non abbia ancora provveduto ad inviare la documentazione finale di spesa, la banca concessionaria propone al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'agevolazione e ne dà contestuale comunicazione motivata anche all'impresa interessata.
3. La documentazione finale di spesa consiste, in alternativa, in:
a) fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzate, o in copia autenticata, e, per i casi consentiti..., commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione;
b) elenchi di fatture o di altri titoli di spesa;
c) elaborati anche meccanografici di contabilità industriale, nonché elaborati informatizzati La documentazione finale di spesa contenente gli elenchi o gli elaborati di cui alle lettere b) e c) non è ritenuta valida e viene restituita dalla banca concessionaria all'impresa o alla società di leasing, dandone, in tale ultimo caso, comunicazione all'impresa stessa, qualora gli elenchi o gli elaborati medesimi non contengano una chiara descrizione sufficiente alla univoca individuazione delle singole immobilizzazioni acquisite. 2 4. I documenti, gli elenchi e gli elaborati sub a), b) e c) di cui al comma 3 sono suddivisi per capitoli omogenei di spesa; gli elenchi e gli elaborati riportano il numero della fattura o della commessa interna di lavorazione, la relativa data, la ditta fornitrice, la descrizione del bene acquistato o realizzato e l'importo al netto dell'IVA.
5. Alla documentazione di cui al comma 3 sono allegate specifiche dichiarazioni attestanti in particolare:
a) la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime del programma agevolato; ai fini della verifica dei risultati del programma, l'entrata a regime si intende raggiunta, qualora non intervenuta prima, dodici mesi dopo l'entrata in funzione del programma stesso;
b) la conformità degli elenchi o degli elaborati sub b) e c) del comma 3 ai documenti originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari;
c) che la documentazione prodotta è regolare e si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del programma oggetto della specifica domanda di agevolazione;
d) che tutti i materiali, macchinari, impianti ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati acquisiti ed installati nello stabilimento di cui si tratta allo stato "nuovi di fabbrica";
e) che le spese sono capitalizzate, non si riferiscono a materiali di consumo, ricambi e manutenzioni, che non riguardano la gestione e che sono al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse; 2 f) che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli eventualmente già evidenziati.
g) LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 31 LUGLIO 1997, N. 319.
6. Per i programmi con spese ammesse di importo complessivamente inferiore a tre miliardi di lire, ai fini di quanto previsto all', comma 2, alla documentazione di cui al comma 3 ed alle dichiarazioni di cui al comma 5 devono essere allegate ulteriori dichiarazioni, secondo lo schema definito in sede di circolare di cui all',comma 1, attestanti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per la concessione definitiva delle agevolazioni.
7. Le dichiarazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rese dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di beni acquisiti mediante locazione finanziaria, le dichiarazioni di cui al comma 5, ad eccezione di quelle sub a), d) ed e), che restano a carico dell'impresa, vengono rese, con le stesse modalità di cui sopra, dalla società di leasing. 2
8. Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione finale di spesa e le dichiarazioni di cui al comma 5 e, nei casi previsti, di cui al comma 6, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato. 2
9. In relazione a quanto disposto al successivo , comma 3, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa le banche concessionarie trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
a) una relazione sullo stato finale del programma, comprendente un giudizio di pertinenza e congruità delle spese, che evidenzi le variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto posto a base della istruttoria e rappresenti gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo e per anno solare ed attualizzati, elencando i relativi beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione di cui all', comma 1, lettera b); detta relazione indica, inoltre, la data, trascorsa o prevista, di entrata a regime, le risultanze dell'accertamento da parte della banca medesima sull'effettivo ammontare del capitale proprio investito dall'impresa nel programma, nonché gli altri eventuali elementi di valutazione individuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
b) per i programmi di cui all', comma 6, le dichiarazioni di cui al comma 6 medesimo;
c) per gli altri programmi, le dichiarazioni di cui al comma 5 unitamente alla documentazione finale di spesa vistata dalle banche medesime.
10. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133.
Note all'articolo
- Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997."
- Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-10-20;527#art-9