Art. 6
Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle graduatorie
In vigore dal 9 mag 2000
Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle
graduatorie
1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatocon la circolare di cui all', comma 1, accertano:
a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma;
c) la validità tecnico - economico - finanziaria del programma, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione del programma, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione del programma a quello di entrata a regime del programma medesimo;
d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia del programma da agevolare;
e) la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;
f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4.
g) LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 31 LUGLIO 1997, N. 319.
2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all', comma 1 e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all', comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all', comma 1.
Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota è inviata per conoscenza alla regione interessata.
3. Entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie dei programmi ammissibili alle agevolazioni e provvede allo loro pubblicazione. Al di fuori dei casi di cui all', comma 4, per i quali la comunicazione all'impresa è inviata dalla banca concessionaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione.
3-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non più di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendano il mese di agosto.
4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati degli indicatori individuati con le direttive di cui all', comma 1, le cui modalità di calcolo sono fissate con la circolare di cui all', comma 1.
5. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133.
6. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all'esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria....
8. Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l'impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie di cui al comma 2, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia, con le stesse modalità di cui all', comma 1. Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalità validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, anche alle società di leasing.
10. Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell'impianto; la dichiarazione relativa all'entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l'entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di programmi realizzati con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso è sostituita dal verbale di consegna dei beni; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all', comma 1.
Note all'articolo
- Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997."
- Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-10-20;527#art-6