Art. 11

Controlli e ispezioni

In vigore dal 9 mag 2000
1. In ogni fase e stadio del procedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre controlli e ispezioni anche a campione sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare le condizioni per la fruizione delle agevolazioni medesime, sull'attività delle banche concessionarie e sulla regolarità dei procedimenti. 1-bis. Ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria di cui all', comma 7, invia periodicamente alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, attestante lo stato d'avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori di cui all', comma 4, e gli ulteriori eventuali elementi individuati con circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'impresa provvede al detto invio entro sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale e fino all'esercizio successivo a quello di regime del programma agevolato. Il dato relativo allo stato d'avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma. La mancata, incompleta o inesatta dichiarazione dei dati richiesti può determinare, previa contestazione all'impresa inadempiente, la revoca totale delle agevolazioni concesse.

Note all'articolo

  • Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-10-20;527#art-11

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