Art. 10
Concessione definitiva delle agevolazioni
In vigore dal 9 mag 2000
1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista dall', comma 9 da parte delle banche concessionarie, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i programmi diversi da quelli di cui all', comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma stesso con le modalità e i criteri di cui all', comma 3 del decreto - legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
2. Per i programmi di cui all', comma 6, l'avvenuta realizzazione del programma medesimo è attestata attraverso le dichiarazioni di cui allo stesso comma 6.
3. Ai fini del decreto di concessione definitiva di cui al comma 4, l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è quello indicato nelle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, ovvero, per i programmi di cui all', comma 6, nella relazione sullo stato finale del programma delle banche concessionarie di cui all', comma 9.
4. Sulla base degli accertamenti di cui al comma 1 e della relazione finale di cui all', comma 9, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti di cui al comma 1 e la relazione finale di cui all', comma 9, vengono portati a conoscenza dell'impresa stessa.
5. A seguito della concessione definitiva, le banche concessionarie provvedono a richiedere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quanto eventualmente ancora dovuto alle imprese beneficiarie, secondo le modalità di cui all', ivi compreso il 10% di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero a richiedere alle imprese medesime le somme non dovute rivalutate e maggiorate come specificato all', comma 6.
6. Il decreto di concessione definitiva di cui al comma 4 deve essere emanata entro nove mesi dal ricevimento della documentazione di cui all', comma 8; trascorso detto termine si provvede secondo quanto disciplinato al comma 5.
7. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133.
Note all'articolo
- Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997."
- Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-10-20;527#art-10