Art. 1 bis

Verifica e programmazione degli interventi .

In vigore dal 9 mag 2000
(Verifica e programmazione degli interventi). 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito degli interventi previsti dal presente decreto, promuove un più stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate tramite ricorso agli strumenti procedimentali di coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per quanto riguarda, in particolare, l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e lo svolgimento delle seguenti attività: a) valutazione dell'efficacia degli interventi stessi rispetto allo sviluppo economico delle aree interessate; b) verifica dello stato di attuazione complessivo degli interventi, con particolare riferimento a quelli oggetto di cofinanziamento comunitario; c) elaborazione di proposte circa la programmazione delle risorse, tenuto conto delle esigenze di sviluppo delle aree interessate; d) elaborazione di proposte per la necessaria integrazione degli interventi con quelli di competenza regionale; e) valutazione delle proposte di cui all'; f) elaborazione di proposte per la promozione e l'attuazione degli interventi.

Note all'articolo

  • Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997."
  • Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-10-20;527#art-1-bis

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