Art. 6 bis
Priorità regionali .
In vigore dal 9 mag 2000
(Priorità regionali).
1. Le regioni, entro il 31 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, avanzano le proprie proposte previste dalle direttive di cui all', comma 1, ai fini della formazione delle graduatorie di cui all', comma 3, volte ad adeguare gli interventi agevolativi alle esigenze di programmazione e sviluppo delle singole aree interessate. Qualora una regione non avanzi tali proposte entro il suddetto termine, le stesse si intendono non espresse.
2. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
valutata la compatibilità delle proposte avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo di tutte le altre aree interessate oltre che con le ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva entro il 30 novembre di ciascun anno ai fini della formazione delle graduatorie di cui all', comma 3.
Note all'articolo
- Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997."
- Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1995-10-20;527#art-6-bis