Art. 6
Termine e responsabile del procedimento
In vigore dal 31 dic 1995
1. Nell'attesa dell'adozione del regolamento di cui agli della legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) il termine per la conclusione del procedimento per l'emanazione del decreto di finanziamento dei progetti è di trecentosessantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;
b) per i procedimenti relativi agli anni 1994 e 1995, in considerazione del fatto che ai sensi dell', comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, le domande di finanziamento riguardano due esercizi finanziari congiunti, il termine finale è di cinquecento giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande;
c) l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Dipartimento per gli affari sociali; il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto la responsabilità degli adempimenti inerenti al singolo procedimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 settembre 1995
Il Ministro: OSSICINI Visto, il Guardasigilli: DINI
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1995
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 105
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministro.famiglia.e.solidarieta.sociale:decreto:1995-09-07;528#art-6