Art. 1

Esame dei progetti

In vigore dal 31 dic 1995
IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LA SOLIDARIETÀ SOCIALE Visto il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto l', commi 1 e 3, del deceto-legge 13 luglio 1995, n. 288, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 (nota n. DAS/10209/1/tae/1043 dell'11 agosto 1995); Sentita la commissione di cui all'art. 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all', comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288; A D O T T A il seguente regolamento: . Esame dei progetti 1. La commissione istruttoria di cui all', comma 2, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, di seguito denominata commissione istruttoria, esamina i progetti presentati al finanziamento del Fondo nazionale per la lotta alla droga sotto il profilo della loro congruenza e validità. 2. A tal fine la commissione istruttoria: a) individua il nesso strutturale tra le richieste e gli specifici obiettivi prefissati e valuta l'adeguatezza degli strumenti prescelti; b) valuta gli eventuali risultati già conseguiti dal progetto; c) valuta il rapporto del progetto stesso con altre iniziative già concluse o in fase di attuazione; d) valuta l'integrazione del progetto con le altre iniziative, attività e servizi esistenti sul territorio; e) valuta l'entità del finanziamento richiesto anche in relazione al bilancio complessivo dell'ente richiedente; f) valuta la congruità economica del progetto, anche in relazione al rapporto costi-benefici; g) valuta le modalità di verifica e valutazione dei risultati e le modalità di controllo di gestione prescelti; h) individua i progetti di maggiore rilievo ai sensi dell' del presente regolamento, ai fini di cui all', comma 6, del presente regolamento. 3. La commissione istruttoria, ove lo ritenga necessario e informandone il Dipartimento per gli affari sociali, può chiedere agli enti richiedenti chiarimenti sui singoli progetti, assegnando un termine per la loro presentazione. Decorso inutilmente il termine senza che siano pervenuti i chiarimenti richiesti, esprime il proprio parere. 4. La commissione istruttoria esprime: a) parere favorevole; b) parere parzialmente favorevole; c) parere contrario. La valutazione di cui al comma 2, lettera f), nei casi di parere favorevole e di parere parzialmente favorevole è accompagnata dalla indicazione della cifra ammissibile al finanziamento al fine di riportare ad equilibrio il rapporto costi-benefici.
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