Art. 2

Riconoscimento del maggior rilievo per i progetti degli enti locali, delle unità sanitarie locali, degli enti, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e dei privati.

In vigore dal 31 dic 1995
1. Ai fini dell'applicazione dell', comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, sono considerati di maggior rilievo i progetti presentati dagli enti locali, dalle unità sanitarie locali, da enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati: a) integrati per aree funzionali o geografiche, o inseriti nella programmazione provinciale e regionale; b) che presentino, comunque, un alto livello di integrazione con le iniziative dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), delle scuole, degli enti locali, o di altri enti o amministrazioni che operino nel settore delle tossicodipendenze; c) che perseguano il coordinamento e l'integrazione degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola e al lavoro; d) che sviluppino l'integrazione con i servizi nella direzione di una risposta, anche sperimentale, ai bisogni emergenti; e) che sviluppino l'integrazione delle attività miranti alla riduzione del danno ed alla riduzione del rischio. 2. Ai fini dell'applicazione dell', comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, con riferimento alla formazione professionale volta al reinserimento lavorativo, tra i progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro, elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego regionali, presentati dai soggetti di cui all', comma 4, del medesimo decreto-legge, sono considerati di maggior rilievo quelli: a) di formazione e sostegno di iniziative di autoimprenditorialità e di lavoro autonomo in genere, semprechè siano previste, per un congruo periodo di tempo - almeno due anni - forme di collegamento tra l'organismo richiedente il finanziamento, le persone avviate o reinserite nel mondo del lavoro e le eventuali imprese di riferimento; b) che siano dotati dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministro.famiglia.e.solidarieta.sociale:decreto:1995-09-07;528#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo