Art. 2
Riconoscimento del maggior rilievo per i progetti degli enti locali, delle unità sanitarie locali, degli enti, delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative e dei privati.
In vigore dal 31 dic 1995
1. Ai fini dell'applicazione dell', comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, sono considerati di maggior rilievo i progetti presentati dagli enti locali, dalle unità sanitarie locali, da enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati:
a) integrati per aree funzionali o geografiche, o inseriti nella programmazione provinciale e regionale;
b) che presentino, comunque, un alto livello di integrazione con le iniziative dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), delle scuole, degli enti locali, o di altri enti o amministrazioni che operino nel settore delle tossicodipendenze;
c) che perseguano il coordinamento e l'integrazione degli interventi pubblici e privati, con particolare riferimento alla famiglia, alla scuola e al lavoro;
d) che sviluppino l'integrazione con i servizi nella direzione di una risposta, anche sperimentale, ai bisogni emergenti;
e) che sviluppino l'integrazione delle attività miranti alla riduzione del danno ed alla riduzione del rischio.
2. Ai fini dell'applicazione dell', comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, con riferimento alla formazione professionale volta al reinserimento lavorativo, tra i progetti fondati su un'analisi del mercato del lavoro, elaborati in collaborazione con le agenzie per l'impiego regionali, presentati dai soggetti di cui all', comma 4, del medesimo decreto-legge, sono considerati di maggior rilievo quelli:
a) di formazione e sostegno di iniziative di autoimprenditorialità e di lavoro autonomo in genere, semprechè siano previste, per un congruo periodo di tempo - almeno due anni - forme di collegamento tra l'organismo richiedente il finanziamento, le persone avviate o reinserite nel mondo del lavoro e le eventuali imprese di riferimento;
b) che siano dotati dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.famiglia.e.solidarieta.sociale:decreto:1995-09-07;528#art-2