Art. 5

Modalità di ripartizione dei finanziamenti

In vigore dal 31 dic 1995
1. Il "Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga" è ripartito come segue: a) il 25 per cento è destinato ai progetti delle amministrazioni dello Stato; b) il 6 per cento è destinato ai progetti presentati dalle regioni, secondo quanto previsto dall', comma 5, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288; c) il 44 per cento è destinato ai progetti presentati dagli enti locali e dalle unità sanitarie locali; d) il 25 per cento è destinato ai progetti presentati da enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati. 2. Le somme che eventualmente residuino in un settore di finanziamento sono ripartite proporzionalmente fra gli altri settori, secondo le proporzioni percentuali indicate al comma 1. 3. L'ammontare delle somme per i progetti presentati dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell' del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, è ripartito su base regionale in proporzione alla media ponderata del numero in percentuale degli abitanti con riferimento ai dati dell'ultimo censimento e del numero in percentuale dei servizi pubblici e privati censiti dall'Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell'interno. 4. Nel caso che le somme disponibili non siano sufficienti a far fronte alle richieste, i finanziamenti sono concessi in misura percentualmente ridotta; la riduzione è applicata all'ammontare del finanziamento ritenuto congruo dalla commissione istruttoria. Per i progetti presentati dai soggetti indicati all', commi 3 e 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, la percentuale di riduzione si ottiene con riferimento a ciascuna regione sulla base della media ponderata dei seguenti parametri: a) numero degli utenti in carico ai servizi pubblici e privati, con riferimento ai dati dell'Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell'interno; b) numero medio degli utenti in carico ai servizi pubblici e privati, con riferimento ai dati dell'Osservatorio permanente sul fenomeno droga del Ministero dell'interno; c) popolazione in età compresa nella fascia a rischio, con riferimento ai dati dell'ultimo censimento; d) totale ammissibile calcolato sulla base dei pareri della commissione istruttoria; e) numero dei progetti ammissibili a finanziamento. 5. Nel caso in cui per una regione l'importo ammissibile risulti inferiore alla disponibilità, non si effettua riduzione e l'ammontare della somma ancora disponibile è ripartita tra le altre regioni sulla base dei criteri di cui al comma 3. 6. Dall'ammontare destinato ad ogni singola regione per il finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all', commi 3 e 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, è accantonata una quota pari al 25 per cento al fine di ripartirla proporzionalmente tra i progetti riconosciuti di maggiore rilievo ai sensi degli del presente regolamento da realizzarsi nell'ambito della regione medesima. La ripartizione di tale quota è effettuata sull'ammontare derivante dall'applicazione della percentuale di riduzione di cui al comma 4. Per ogni singolo progetto l'ammontare del finanziamento risultante dall'incremento non può comunque superare la cifra ritenuta congrua dalla commissione istruttoria. 7. Non si fa luogo a riduzione quando l'importo ritenuto congruo dalla commissione istruttoria è inferiore o pari a lire 10 milioni. Dall'applicazione della riduzione non può risultare un importo inferiore alla stessa cifra. 8. Per i progetti di formazione professionale e per quelli di reinserimento lavorativo la riduzione e l'incremento sono operati con riferimento al numero delle persone e non percentualmente, al fine di garantire la copertura dei costi calcolati per unità intere e per l'intera durata del programma. 9. Il Dipartimento comunica alla commissione istruttoria l'ammontare delle quote risultanti dalla suddivisione del Fondo effettuata ai sensi del presente articolo.
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urn:nir:ministro.famiglia.e.solidarieta.sociale:decreto:1995-09-07;528#art-5

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