Art. 4

Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati.

In vigore dal 31 dic 1995
Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti, organizzazioni di volontariato, cooperative e privati. 1. Sono escluse dal finanziamento le richieste per costruzione o acquisto di immobili o di terreni, presentate dai soggetti indicati all', comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, salvo che le richieste stesse non siano specificatamente finalizzate all'avvio di nuove attività relative al recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti in aree prive di servizi e purchè tali circostanze e la necessità dell'intervento siano entrambi specificamente attestate dal comune nel cui territorio si trovano gli immobili o i terreni e dalla prefettura territorialmente competente. 2. Le richieste di finanziamento per la ristrutturazione di immobili possono essere ammesse fino al quaranta per cento dell'ammontare necessario a condizione: a) che sia allegata una relazione tecnica sullo stato dei manufatti e sulla indispensabilità degli interventi; b) che il numero effettivo degli utenti della struttura sia adeguato rispetto all'investimento preventivato. La limitazione del finanziamento fino al quaranta per cento dell'ammontare necessario non riguarda la ristrutturazione di immobili ove ricorrano le circostanze e la necessità di cui al comma 1, attestate dal comune e dalla prefettura. La limitazione non riguarda altresì gli interventi di adeguamento degli immobili alle disposizioni vigenti in materia di salubrità e di sicurezza degli impianti. 3. L'impianto di attività lavorative, ivi comprese le strutture, potrà essere finanziato solo in presenza di un piano finanziario e di un conto economico di previsione almeno triennale. 4. In ogni caso, per i progetti che comprendono interventi sugli immobili occorre indicare il titolo della proprietà, del possesso o della detenzione in locazione o in comodato. In caso di possesso o detenzione è necessario allegare il titolo relativo. Occorre inoltre indicare la funzione che l'immobile assolve nel quadro degli obiettivi dell'ente richiedente.
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