Art. 3

Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali

In vigore dal 31 dic 1995
Casi di limitazione e di esclusione dal finanziamento di progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali 1. Sono esclusi dal finanziamento i progetti degli enti locali e delle unità sanitarie locali di cui all', comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288, che non siano fondati su una adeguata rilevazione dei dati o su indicatori sociali significativi. 2. Le iniziative di prevenzione primaria riguardanti il tempo libero e le attività sportive possono essere finanziate solo se inserite in un articolato progetto di prevenzione, del quale siano indicati con chiarezza gli obiettivi e i destinatari. 3. La realizzazione di iniziative intese alla raccolta e alla elaborazione di dati e informazioni sui principali aspetti medico-farmacologici, educativi, psicologici, riabilitativi e sociali, possono essere prese in considerazione ai fini di un eventuale finanziamento solo allorchè l'ente o gli enti richiedenti consorziati tra loro abbiano più di centomila abitanti e purchè funzionali alle finalità richiamate all', comma 3, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 288.
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