Titolo II

Art. 8

Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica

In vigore dal 18 ott 1995
Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica 1. Per quanto riguarda le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica il Comitato decide sulla base degli orientamenti e delle disposizioni adottate in sede comunitaria, dandone opportuna informazione ai terzi interessati, tramite l'ANPA. 2. Per le domande, che riguardano nuovi gruppi di prodotti, il Comitato, previa consultazione obbligatoria del forum di cui all', delibera sull'opportunità di presentare alla Commissione CEE la proposta, ai sensi dell' e/o dell', comma 8, del regolamento comunitario.
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Domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (Art. 8 Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.) — Testo vigente | Portale Normativo