Titolo I
Art. 3
Supporto tecnico
In vigore dal 2 ago 1998
1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio.
Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato. 3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.
4. Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all', comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1995-08-02;413#art-3