Titolo I

Art. 1

Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit

In vigore dal 24 ott 1995
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO Visto l', comma 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica; Visto l' del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso; Visto il decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, concernente "Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 800/19 del Consiglio sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel"; Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit; Visto l' del predetto regolamento, in base al quale ogni Stato membro deve designare un organismo competente per l'esecuzione dei compiti previsti dal regolamento stesso; Visto l'art. 01, comma 1, lettera f), e l', comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge del 21 gennaio 1994, n. 61, recante "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)". Vista la legge 25 gennaio 1994, n 70, concernente: "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale"; Considerato che si deve provvedere all'istituzione dell'organismo competente, nonché agli adempimenti relativi ai procedimenti di assegnazione del marchio di qualità ecologica e di adesione volontaria ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, ferme restando tutte le prescrizioni dei regolamenti comunitari, in quanto immediatamente applicabili; Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995; Vista la nota n. 14829/95/GAB/C del 27 luglio 1995 con cui è stata data comunicazione preventiva dello schema di regolamento al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il seguente regolamento: Titolo I ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO COMPETENTE . Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit 1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente il Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit, in seguito denominato "Comitato". 2. Il Comitato è l'organismo competente previsto dall' del regolamento n. 880/92/CEE del Consiglio del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, di seguito denominato come "Regolamento comunitario Ecolabel". 3. Il Comitato è altresì l'organismo competente previsto dall' del regolamento n. 1836/93/CEE del Consiglio del 29 giugno 1993, concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit, di seguito denominato "Regolamento comunitario Ecoaudit". 4. Il Comitato svolge le funzioni previste dai regolamenti CEE n. 880/92 e n. 1836/93 del Consiglio, dalle leggi nazionali di relativa attuazione e dal presente regolamento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1995-08-02;413#art-1

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