Titolo II
Art. 9
Procedimento per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica
In vigore dal 18 ott 1995
Procedimento per l'assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica
1. Il procedimento di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica si articola nelle seguenti fasi:
a) le aziende presentano al Comitato le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica, tramite l'ANPA, utilizzando il formulario di cui all', comma 1, lettera b), corredate dal certificato di cui all', di accertamento preliminare indipendente, rilasciato da un laboratorio iscritto nell'elenco, di cui al predetto . L'istruttoria tecnico-amministrativa è curata dall'ANPA e deve essere espletata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda;
b) il Comitato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della pratica, decide tenendo conto del parere formulato dall'ANPA e notifica la propria decisione ai sensi dell', commi 3 e 7, del regolamento comunitario.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento si applicano le disposizioni dell' del regolamento CEE 880/92 del Consiglio, dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
3. I membri del Comitato e dell'ANPA e dei laboratori abilitati (e di chiunque altro intervenga nel procedimento), sono tenuti all'obbligo della riservatezza, ai sensi dell' del regolamento CEE 880/92 del Consiglio.
Storico versioni
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