Titolo II
Art. 10
Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel
In vigore dal 2 ago 1998
Risorse finanziarie
per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel
1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell', comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all' provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell', comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.
3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono inclusi nè nel diritto relativo alla domanda, nè nel diritto annuo.
Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.
4. Il Comitato può stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.
5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come
previsto dall' del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:1995-08-02;413#art-10