Titolo III

Art. 14

Quote

In vigore dal 2 ago 1998
1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell' del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonché per il funzionamento e la promozione del sistema. 2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti"- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento. 3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente:decreto:1995-08-02;413#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Quote (Art. 14 Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.) — Testo vigente | Portale Normativo